Ordinanza n. 114 del 1991

 

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ORDINANZA N. 114

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

prof. Vincenzo CAIANIELLO                                        “

avv. Mauro FERRI                                                           “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia) promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Boni Mauro, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, (Concessione di amnistia) "nella parte in cui esclude dall'amnistia chi non abbia effettuato il versamento delle ritenute (trattenute e non versate nel termine di legge ordinario) entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, pur quando il soggetto si sia trovato nell'impossibilità giuridica di determinarsi perché in precedenza dichiarato fallito", in riferimento all'art. 3 Cost.;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione;

Considerato che all'imputato nel giudizio a quo è stato contestato il reato di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per aver omesso il versamento delle ritenute fiscali dal febbraio al novembre 1985 e che lo stesso è stato dichiarato fallito il 13 febbraio 1986 (con termine per la dichiarazione annuale fino all'aprile 1986);

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, con l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, si è data diversa configurazione alle ipotesi di reato di cui al citato art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 516;

che l'art. 7, secondo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, ha stabilito, sia pure a condizione della regolarizzazione dei periodi d'imposta "ai quali le violazioni si riferiscono", che l'art. 3 ha efficacia retroattiva;

che l'art. 8, ultimo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, sospende i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, "fino alla data del 31 luglio 1991" e, "in caso di rateizzazione", per documentata istanza dell'interessato, fino alla scadenza del versamento rateale, onde consentire la regolarizzazione;

che si rende necessaria, pertanto, la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza (come già disposto in analogo caso con ord. n. 39 del 1991);

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dispone la restituzione degli atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.